Winning in Rome with a PB: done!
Golden Gala
Incontrare nella Quotidianità, "Storie" di futuro. Cultura, Suoni, Territori, Idee. L'occhio non vede cose ma figure di cose che significano altre cose. ITALO CALVINO, Le città invisibili
Si intitola "Il rischio dell'azzardo" l'inchiesta firmata da Patrizia Angelini, in onda per "Speciale Tg1" domenica 25 maggio alle 23.50 su Rai 1.
La Corte costituzionale, nell'ordinamento italiano, è il più importante organo di garanzia costituzionale.
I suoi compiti sono di:
La Corte è costituita da quindici giudici, la cui elezione spetta a diversi organi: cinque sono scelti dal Parlamento, cinque dal Presidente della Repubblica e cinque da tre collegi di cui fanno parte le più importanti magistrature. Inizialmente il loro mandato durava dodici anni, poi ridotti a nove. I giudici della Corte eleggono uno di loro Presidente della Corte costituzionale, con funzioni di coordinamento e mandato triennale.
Sebbene prevista dalla Costituzione italiana del 1948, la Corte era stata oggetto di dubbi da parte di diversi membri della Costituente, perplessi davanti alla capacità di un ristretto collegio di cassare leggi già emesse in Parlamento; la Costituzione lasciava dunque spazio a leggi ordinarie successive che determinassero il funzionamento della Corte. Queste vennero emesse nel 1953. Un ulteriore ritardo alla sua inaugurazione fu dovuto all'alto quorum richiesto per l'elezione dei cinque giudici scelti dal Parlamento, così che la Corte costituzionale trovò attuazione solo nel 1955 e tenne la sua prima udienza nel 1956.
È nota anche con il nome informale di Consulta a causa della sua sede, il palazzo della Consulta, a Roma.
In base all'articolo 134 della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale n.1/1989, la Corte:
Giacomo Tofano (Paupisi, 13 marzo 1799 – Napoli, 20 novembre 1870) è stato un patriota, politico e giurista italiano.
Era figlio del barone Francesco Tofano - feudatario di Airola che perse i propri beni aver parteggiato per la Repubblica Napoletana nel 1799 - e di Marianna De Marco. Compiuti gli studi a Napoli divenne matematico e avvocato, ma dedicò gran parte della propria vita alla politica. Si arruolò giovanissimo per partecipare alla Rivoluzione militare del 1820, e come Vice Grande Oratore della Dieta Carbonara organizzò le Vendite di Palermo e sfuggendo poi alla fucilazione dopo il fallimento dell’insurrezione. Latitante per quattro anni, visse come emigrato politico a Torino e poi, graziato, ritornò a Napoli ove fu incarcerato per due anni. Ripresa la professione, fu l’unico avvocato prima del 1848 che difese imputati politici tra cui gli insorti dell'Aquila, l'amico Carlo Poerio e suoi compagni.
Nel 1848 lottò affinché il Re concedesse la Costituzione e fu quindi nominato Direttore Generale di Polizia, mentre - al tempo della successiva reazione - rifiutò il Ministero dell’Interno e restò carcerato per due anni a Castel dell'Ovo senza avere regolare processo. Rifiutata più volte la libertà in cambio della partecipazione al governo reazionario, preferì l'esilio a Pisa, Torino e infine a Bologna, dove fu Consigliere alla Corte di Cassazione, insegnò Diritto Penale e, assieme alla moglie Angiola Pugliese (soprannominata “l’angelo degli esiliati”), partecipò con fervore alle attività politiche di quegli anni.
Nel 1859 - assieme a Manin, Ulloa, La Farina e Pallavicino - fondò il Comitato d’Azione per l’Unità Monarchica d’Italia e fu il solo napoletano a farne parte; con Giuseppe La Farina, inoltre, invitò a parteciparvi Garibaldi il quale accettò e ne divenne vice presidente.
Tornato a Napoli nel 1860 come Deputato del primo Parlamento del Regno d’Italia, restò in carica per la VIII, IX e X legislatura.
Fu inoltre nominato Presidente della Gran Corte Criminale, e come tale preposto all’epurazione di coloro che avevano sostenuto il Borbone ma fu poi destituito per contrasti col Generale Enrico Cialdini e visse gli ultimi anni lontano dalla vita pubblica. it.wikipedia.org
Quesito:
Il QUINTO referendum abrogativo propone di dimezzare da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana, ripristinando un requisito introdotto nel 1865 e rimasto invariato fino al 1992. Nel dettaglio si va a modificare l’articolo 9 della legge n. 91/1992 con cui si è innalzato il termine di soggiorno legale ininterrotto in Italia ai fini della presentazione della domanda di concessione della cittadinanza da parte dei maggiorenni.
Il referendum sulla Cittadinanza Italiana non va a modificare gli altri requisiti richiesti per ottenere la cittadinanza quali:
Quesito:
«Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?»
Il QUARTO quesito interviene in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Arrivano fino a 500.000, in Italia, le denunce annuali di infortunio sul lavoro. Quasi 1000 i morti, che vuol dire che in Italia ogni giorno tre lavoratrici o lavoratori muoiono sul lavoro. Modifichiamo le norme attuali, che impediscono in caso di infortunio negli appalti di estendere la responsabilità all’impresa appaltante. Abrogare le norme in essere ed estendere la responsabilità dell’imprenditore committente significa garantire maggiore sicurezza sul lavoro. www.referendum2025.it
Quesito:
«Volete voi l’abrogazione dell’articolo 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b bis)”; comma 1 -bis , limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “,in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?»
Il TERZO quesito referendario punta all’eliminazione di alcune norme sull’utilizzo dei contratti a termine. In Italia circa 2.300.000 persone hanno contratti di lavoro a tempo determinato. I rapporti a termine possono oggi essere instaurati fino a 12 mesi senza alcuna ragione oggettiva che giustifichi il lavoro temporaneo. Ripristiniamo l’obbligo di causali per il ricorso ai contratti a tempo determinato. www.referendum2025.it
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