venerdì 6 giugno 2025

Golden Gala 2025

Zane Weir takes second place Rajindra Campbell rounds out the podium.
Al Golden Gala sfreccia lo statunitense Trayvon Bromell: fantastico 9.84 sulla pista dell’Olimpico (vento +1.1), migliore prestazione al mondo del 2025. Filippo Tortu 10.19
Secondo posto al Golden Gala di Roma per il campione del mondo indoor del lungo (8,13), superato all’ultimo salto dall’australiano Liam Adcock (8,34)
Record italiano dei 5000, seconda europea di sempre!!! Battocletti fa impazzire l’Olimpico al Golden Gala: 14:23.15. Altri 8 secondi di miglioramento
Federico “romano de Roma” sigla la seconda prestazione italiana di sempre nei 1500 metri con 3:31.42 al Golden Gala
The fastest 100 meters of the year, achieved here in Rome.
 Winning in Rome with a PB: done!
 Beatrice Chebet reigns supreme at the Golden Gala: it’s a World Lead and the second-fastest time in history!

Valarie Allman takes the win with a stunning throw of 69.21m, breaking the meeting record of 68.93m!
Golden Gala

sabato 24 maggio 2025

Speciale Tg1 presenta: "Il mondo dell'azzardo" | L'inchiesta di Patrizia Angelini sul mondo della ludopatia

Si intitola "Il rischio dell'azzardo" l'inchiesta firmata da Patrizia Angelini, in onda per "Speciale Tg1" domenica 25 maggio alle 23.50 su Rai 1.

Centocinquanta miliardi di euro: a tanto ammonta la spesa per il gioco e, di questi, sono 22 i miliardi persi dai giocatori, secondo i dati delle Agenzie Dogane e Monopoli nel 2023. Una crescita legata soprattutto al gioco online, passato dai 31 miliardi del 2018 ai 73 del 2023. Numeri a cui bisogna aggiungere altri 37 miliardi del gioco illegale. 

Rai 1 speciale azzardo #patriziaangelini

La Corte costituzionale

La Corte costituzionale, nell'ordinamento italiano, è il più importante organo di garanzia costituzionale.

I suoi compiti sono di:

  • verificare la conformità alla Costituzione delle leggi, statali e regionali, e degli atti aventi forza di legge (controllo di legittimità costituzionale);
  • dirimere conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra lo Stato e le regioni e tra le Regioni stesse;
  • giudicare sulle accuse promosse nei confronti del Presidente della Repubblica;
  • verificare l'ammissibilità dei referendum abrogativi.

La Corte è costituita da quindici giudici, la cui elezione spetta a diversi organi: cinque sono scelti dal Parlamento, cinque dal Presidente della Repubblica e cinque da tre collegi di cui fanno parte le più importanti magistrature. Inizialmente il loro mandato durava dodici anni, poi ridotti a nove. I giudici della Corte eleggono uno di loro Presidente della Corte costituzionale, con funzioni di coordinamento e mandato triennale.

Sebbene prevista dalla Costituzione italiana del 1948, la Corte era stata oggetto di dubbi da parte di diversi membri della Costituente, perplessi davanti alla capacità di un ristretto collegio di cassare leggi già emesse in Parlamento; la Costituzione lasciava dunque spazio a leggi ordinarie successive che determinassero il funzionamento della Corte. Queste vennero emesse nel 1953. Un ulteriore ritardo alla sua inaugurazione fu dovuto all'alto quorum richiesto per l'elezione dei cinque giudici scelti dal Parlamento, così che la Corte costituzionale trovò attuazione solo nel 1955 e tenne la sua prima udienza nel 1956.

È nota anche con il nome informale di Consulta a causa della sua sede, il palazzo della Consulta, a Roma.

In base all'articolo 134 della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale n.1/1989, la Corte:

  • Giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
  • Risolve conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, su quelli tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni;
  • Si esprime sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione, unitamente a 16 cittadini che presentino i requisiti per l'eleggibilità a senatore che sono estratti da un apposito elenco compilato periodicamente dal parlamento;
  • La legge costituzionale n. 1/1953, all'articolo 2, estende le competenze della corte anche al giudizio di ammissibilità dei referendum abrogativi di leggi ordinarie esistenti.

L'art. 135 comma 1 della Costituzione afferma che la Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati:
  • Per un terzo dal Presidente della Repubblica;
  • Per un terzo dal Parlamento in seduta comune;
  • Per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria, amministrative e contabile; di questi (secondo l'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge n. 87 dell'11 marzo 1953):
  • Tre sono eletti da un collegio del quale fanno parte il presidente, il procuratore generale, i presidenti di sezione, gli avvocati generali, i consiglieri e i sostituti procuratori generali della Corte di cassazione;
  • Uno da un collegio del quale fanno parte il presidente, i presidenti di sezione e i consiglieri del Consiglio di Stato;
  • Uno da un collegio del quale fanno parte il presidente, i presidenti di sezione, i consiglieri, il procuratore generale e i viceprocuratori generali della Corte dei conti.
  • Questa struttura mista è finalizzata a conferire equilibrio alla Corte costituzionale: per favorire tale equilibrio il costituente associa, nella composizione dell'organo, l'elevata preparazione tecnico-giuridica e la necessaria sensibilità politica.
  • La nomina da parte del capo dello Stato è un atto presidenziale in senso stretto per il quale è prevista la controfirma del Presidente del Consiglio dei ministri, che può essere negata nel caso di mancanza dei requisiti dei candidati o per gravi ragioni di opportunità. Quindi, il contenuto del decreto è deciso autonomamente dal presidente della Repubblica e la controfirma ha solo lo scopo di certificare la regolarità del procedimento seguito.
  • L'elezione a opera del Parlamento in seduta comune avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti. L'alto quorum ha spesso determinato ritardi (oltre il termine di un mese previsto da norma costituzionale) nell'elezione dei giudici, pericolosi perché la Corte per funzionare necessita di almeno undici giudici, tanto che nel 2002, per la prima volta, la Corte ha rinviato la discussione di una delle cause in ruolo per il mancato raggiungimento del quorum di undici giudici.
  • L'elezione da parte della magistratura avviene con una maggioranza assoluta dei componenti del collegio e, in mancanza di questa, in seconda votazione a maggioranza relativa con ballottaggio fra i candidati, in numero doppio di quelli da eleggere, più votati.
  • I giudici sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori ordinarie e amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati con più di venti anni di attività professionale forense. Nel momento in cui il soggetto diventa giudice della Corte deve interrompere l'eventuale attività di membro del Parlamento o di un Consiglio regionale, di avvocato e di ogni carica e ufficio stabiliti dalla legge.
  • In relazione a questa componente elettiva si è posto il problema di stabilire che cosa si debba intendere per suprema magistratura: la tesi che ha prevalso è di ritenere che il soggetto debba possedere requisiti sia formali (cioè l'essere magistrato) sia sostanziali (cioè esercitare effettivamente le funzioni).
  • Il giudice così nominato resta in carica nove anni, decorrenti dal giuramento, alla scadenza dei quali cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Il mandato non può essere rinnovato.
  • Non è possibile la prorogatio del giudice con mandato scaduto, in attesa della nomina e dell'entrata nelle funzioni del nuovo giudice. Ciò potrebbe comportare qualche problema, per il fatto che non sempre il termine di un mese per la nomina di un nuovo giudice viene rispettato. it.wikipedia.org

Giacomo Tofano è stato un patriota, politico e giurista italiano.


Giacomo Tofano (Paupisi, 13 marzo 1799 – Napoli, 20 novembre 1870) è stato un patriota, politico e giurista italiano.

Era figlio del barone Francesco Tofano - feudatario di Airola che perse i propri beni aver parteggiato per la Repubblica Napoletana nel 1799 - e di Marianna De Marco. Compiuti gli studi a Napoli divenne matematico e avvocato, ma dedicò gran parte della propria vita alla politica. Si arruolò giovanissimo per partecipare alla Rivoluzione militare del 1820, e come Vice Grande Oratore della Dieta Carbonara organizzò le Vendite di Palermo e sfuggendo poi alla fucilazione dopo il fallimento dell’insurrezione. Latitante per quattro anni, visse come emigrato politico a Torino e poi, graziato, ritornò a Napoli ove fu incarcerato per due anni. Ripresa la professione, fu l’unico avvocato prima del 1848 che difese imputati politici tra cui gli insorti dell'Aquila, l'amico Carlo Poerio e suoi compagni.

Nel 1848 lottò affinché il Re concedesse la Costituzione e fu quindi nominato Direttore Generale di Polizia, mentre - al tempo della successiva reazione - rifiutò il Ministero dell’Interno e restò carcerato per due anni a Castel dell'Ovo senza avere regolare processo. Rifiutata più volte la libertà in cambio della partecipazione al governo reazionario, preferì l'esilio a Pisa, Torino e infine a Bologna, dove fu Consigliere alla Corte di Cassazione, insegnò Diritto Penale e, assieme alla moglie Angiola Pugliese (soprannominata “l’angelo degli esiliati”), partecipò con fervore alle attività politiche di quegli anni.

Nel 1859 - assieme a Manin, Ulloa, La Farina e Pallavicino - fondò il Comitato d’Azione per l’Unità Monarchica d’Italia e fu il solo napoletano a farne parte; con Giuseppe La Farina, inoltre, invitò a parteciparvi Garibaldi il quale accettò e ne divenne vice presidente.

Tornato a Napoli nel 1860 come Deputato del primo Parlamento del Regno d’Italia, restò in carica per la VIII, IX e X legislatura.

Fu inoltre nominato Presidente della Gran Corte Criminale, e come tale preposto all’epurazione di coloro che avevano sostenuto il Borbone ma fu poi destituito per contrasti col Generale Enrico Cialdini e visse gli ultimi anni lontano dalla vita pubblica. it.wikipedia.org


venerdì 16 maggio 2025

Più integrazione con la cittadinanza italiana, quesito n.5 referendum 8 e 9 giugno 2025

Quesito:

«Volete voi abrogare l'articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”?»

Il QUINTO referendum abrogativo propone di dimezzare da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana, ripristinando un requisito introdotto nel 1865 e rimasto invariato fino al 1992. Nel dettaglio si va a modificare l’articolo 9 della legge n. 91/1992 con cui si è innalzato il termine di soggiorno legale ininterrotto in Italia ai fini della presentazione della domanda di concessione della cittadinanza da parte dei maggiorenni.

Il referendum sulla Cittadinanza Italiana non va a modificare gli altri requisiti richiesti per ottenere la cittadinanza quali: 

  • la conoscenza della lingua italiana, 
  • il possesso negli ultimi anni di un consistente reddito, 
  • l’incensuratezza penale, 
  • l’ottemperanza agli obblighi tributari, 
  • l’assenza di cause ostative collegate alla sicurezza della Repubblica. 
Questa modifica costituisce una conquista decisiva per circa 2.500.000 cittadine e cittadini di origine straniera che nel nostro Paese nascono, crescono, abitano, studiano e lavorano. Allineiamo l’Italia ai maggiori Paesi Europei, che hanno già compreso come promuovere diritti, tutele e opportunità garantisca ricchezza e crescita per l’intero Paese.  www.referendum2025.it

Più sicurezza sul lavoro, quesito n.4 referendum 8 e 9 giugno 2025

Quesito:

«Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?»

Il QUARTO quesito interviene in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Arrivano fino a 500.000, in Italia, le denunce annuali di infortunio sul lavoro. Quasi 1000 i morti, che vuol dire che in Italia ogni giorno tre lavoratrici o lavoratori muoiono sul lavoro. Modifichiamo le norme attuali, che impediscono in caso di infortunio negli appalti di estendere la responsabilità all’impresa appaltante. Abrogare le norme in essere ed estendere la responsabilità dell’imprenditore committente significa garantire maggiore sicurezza sul lavoro.  www.referendum2025.it

Riduzione del lavoro precario, quesito n.3 referendum 8 e 9 giugno 2025

Quesito:

«Volete voi l’abrogazione dell’articolo 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b bis)”; comma 1 -bis , limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “,in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?»

Il TERZO quesito referendario punta all’eliminazione di alcune norme sull’utilizzo dei contratti a termine. In Italia circa 2.300.000 persone hanno contratti di lavoro a tempo determinato. I rapporti a termine possono oggi essere instaurati fino a 12 mesi senza alcuna ragione oggettiva che giustifichi il lavoro temporaneo. Ripristiniamo l’obbligo di causali per il ricorso ai contratti a tempo determinato.   www.referendum2025.it

Golden Gala 2025

Vittoria di Adcock nel lungo, secondo Furlani davanti a Tentoglou | Diamond League di Atletica 2025 Record italiano per Nadia Battocletti su...