La Corte costituzionale, nell'ordinamento italiano, è il più importante organo di garanzia costituzionale.
I suoi compiti sono di:
- verificare la conformità alla Costituzione delle leggi, statali e regionali, e degli atti aventi forza di legge (controllo di legittimità costituzionale);
- dirimere conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra lo Stato e le regioni e tra le Regioni stesse;
- giudicare sulle accuse promosse nei confronti del Presidente della Repubblica;
- verificare l'ammissibilità dei referendum abrogativi.
La Corte è costituita da quindici giudici, la cui elezione spetta a diversi organi: cinque sono scelti dal Parlamento, cinque dal Presidente della Repubblica e cinque da tre collegi di cui fanno parte le più importanti magistrature. Inizialmente il loro mandato durava dodici anni, poi ridotti a nove. I giudici della Corte eleggono uno di loro Presidente della Corte costituzionale, con funzioni di coordinamento e mandato triennale.
Sebbene prevista dalla Costituzione italiana del 1948, la Corte era stata oggetto di dubbi da parte di diversi membri della Costituente, perplessi davanti alla capacità di un ristretto collegio di cassare leggi già emesse in Parlamento; la Costituzione lasciava dunque spazio a leggi ordinarie successive che determinassero il funzionamento della Corte. Queste vennero emesse nel 1953. Un ulteriore ritardo alla sua inaugurazione fu dovuto all'alto quorum richiesto per l'elezione dei cinque giudici scelti dal Parlamento, così che la Corte costituzionale trovò attuazione solo nel 1955 e tenne la sua prima udienza nel 1956.
È nota anche con il nome informale di Consulta a causa della sua sede, il palazzo della Consulta, a Roma.
In base all'articolo 134 della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale n.1/1989, la Corte:
- Giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
- Risolve conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, su quelli tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni;
- Si esprime sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione, unitamente a 16 cittadini che presentino i requisiti per l'eleggibilità a senatore che sono estratti da un apposito elenco compilato periodicamente dal parlamento;
- La legge costituzionale n. 1/1953, all'articolo 2, estende le competenze della corte anche al giudizio di ammissibilità dei referendum abrogativi di leggi ordinarie esistenti.
- Per un terzo dal Presidente della Repubblica;
- Per un terzo dal Parlamento in seduta comune;
- Per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria, amministrative e contabile; di questi (secondo l'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge n. 87 dell'11 marzo 1953):
- Tre sono eletti da un collegio del quale fanno parte il presidente, il procuratore generale, i presidenti di sezione, gli avvocati generali, i consiglieri e i sostituti procuratori generali della Corte di cassazione;
- Uno da un collegio del quale fanno parte il presidente, i presidenti di sezione e i consiglieri del Consiglio di Stato;
- Uno da un collegio del quale fanno parte il presidente, i presidenti di sezione, i consiglieri, il procuratore generale e i viceprocuratori generali della Corte dei conti.
- Questa struttura mista è finalizzata a conferire equilibrio alla Corte costituzionale: per favorire tale equilibrio il costituente associa, nella composizione dell'organo, l'elevata preparazione tecnico-giuridica e la necessaria sensibilità politica.
- La nomina da parte del capo dello Stato è un atto presidenziale in senso stretto per il quale è prevista la controfirma del Presidente del Consiglio dei ministri, che può essere negata nel caso di mancanza dei requisiti dei candidati o per gravi ragioni di opportunità. Quindi, il contenuto del decreto è deciso autonomamente dal presidente della Repubblica e la controfirma ha solo lo scopo di certificare la regolarità del procedimento seguito.
- L'elezione a opera del Parlamento in seduta comune avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti. L'alto quorum ha spesso determinato ritardi (oltre il termine di un mese previsto da norma costituzionale) nell'elezione dei giudici, pericolosi perché la Corte per funzionare necessita di almeno undici giudici, tanto che nel 2002, per la prima volta, la Corte ha rinviato la discussione di una delle cause in ruolo per il mancato raggiungimento del quorum di undici giudici.
- L'elezione da parte della magistratura avviene con una maggioranza assoluta dei componenti del collegio e, in mancanza di questa, in seconda votazione a maggioranza relativa con ballottaggio fra i candidati, in numero doppio di quelli da eleggere, più votati.
- I giudici sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori ordinarie e amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati con più di venti anni di attività professionale forense. Nel momento in cui il soggetto diventa giudice della Corte deve interrompere l'eventuale attività di membro del Parlamento o di un Consiglio regionale, di avvocato e di ogni carica e ufficio stabiliti dalla legge.
- In relazione a questa componente elettiva si è posto il problema di stabilire che cosa si debba intendere per suprema magistratura: la tesi che ha prevalso è di ritenere che il soggetto debba possedere requisiti sia formali (cioè l'essere magistrato) sia sostanziali (cioè esercitare effettivamente le funzioni).
- Il giudice così nominato resta in carica nove anni, decorrenti dal giuramento, alla scadenza dei quali cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Il mandato non può essere rinnovato.
- Non è possibile la prorogatio del giudice con mandato scaduto, in attesa della nomina e dell'entrata nelle funzioni del nuovo giudice. Ciò potrebbe comportare qualche problema, per il fatto che non sempre il termine di un mese per la nomina di un nuovo giudice viene rispettato. it.wikipedia.org
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